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Ordinanza di Regione Lombardia - 21 marzo 2020

Published on 20 March 2020 • Anagrafe

Si pubblica in allegato l’ordinanza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.

L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

  1. divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
  2. non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
  3. è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici;
  4. divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
  5. monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
  6. sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  7. sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  8. sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  9. sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  10. chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  11. chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
  12. fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  13. chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  14. sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Restano invece aperti supermercati, edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.

I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.
Allegati