Divieto di lasciare il Comune - Chiarimenti sugli SPOSTAMENTI PER LA SPESA
Pubblicato il 22 marzo 2020 • Anagrafe
È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?
No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Fonte - Domande frequenti e risposte del Governo: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
Posso recarmi nel punto vendita più vicino a casa, anche se in un altro Comune?
Nella circolare ai prefetti diffusa ieri dal Viminale, riferita al dpcm del 22 marzo, viene chiarita un’ulteriore eccezione al divieto di spostamento dal comune in cui ci si trova. Oltre ai movimenti consentiti per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, restano infatti autorizzati i movimenti “che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”.
Il ministero dell’Interno cita due esempi. Nel caso in cui il cittadino vada a fare la spesa in un punto vendita ubicato in un altro comune ma più vicino o più accessibile alla propria abitazione, e lo spostamento per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale. Si ricorda inoltre alla popolazione che le restrizioni sociali introdotte dal dpcm del 22 marzo sono efficaci fino al 3 aprile. Quelle contenute nel dpcm dell’11 marzo e nell’ordinanza del ministero della Salute, con scadenza fissata il 25 marzo, sono state prorogate fino al 3 aprile.
Fonte - Circolare del Viminale - http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4316
In allegato, la comunicazione confermativa della Questura di Como.
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