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Ordinanza n.528 di Regione Lombardia - DPCM 10 aprile

Pubblicato il 10 aprile 2020 • Anagrafe


Il Presidente di Regione Lombardia ha firmato una nuova ordinanza (la n. 528 dell’11 aprile 2020) che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in allegato in fondo alla pagina). Le nuove misure previste dall’Ordinanza regionale n. 528 sono valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. 

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 10 aprile 2020.

Il DPCM prevede la proroga delle misure già in vigore fino al 3 maggio con alcune novità, tra cui l’apertura di librerie e cartolerie. Tuttavia, in base all'Ordinanza regionale, libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.

Come espresso nel testo dell'Ordinanza Regionale, il dato epidemiologico regionale di gran lunga superiore al dato nazionale (al 10 aprile 2020, circa due quinti della popolazione italiana contagiata è lombarda, i contagi in Lombardia sono circa tre volte superiori a quelli registrati nella seconda regione italiana) impone l’adozione ed il mantenimento sul territorio lombardo di misure specifiche e più restrittive.

Per la risposta ad alcune domande (FAQ) e maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito della regione qui.


Di seguito, riassiumiamo i punti salienti (elenco NON esaustivo).

Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive

A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura 6 corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.


Commercio al dettaglio

A) Il commercio al dettaglio dei seguenti prodotti è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati,
  • articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio,
  • libri,
  • fiori e piante
B) è vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di:
  • acqua potabile (c.d. Case dell’acqua),
  • latte sfuso,
  • generi di monopolio,
  • prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,
nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione. Coloro che accedono ai distributori automatici devono comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche è vietata nei giorni festivi e prefestivi:
  • computer,
  • periferiche,
  • attrezzature per le telecomunicazioni,
  • elettronica di consumo audio e video,
  • elettrodomestici in esercizi non specializzati,
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
  • articoli per l'illuminazione,
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
  • apparecchiature fotografiche e relativi accessori;
D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;

G) sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

H) È consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

I) È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 


Altre attività economiche

A) si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;

a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni 10 fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità,
  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,
  • interventi urgenti per le abitazioni;
a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi

a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale.

Vedi il testo integrale dell?ordinanza Regionale 528 in allegato.
Il testo del DPCM qui: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=true

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