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Ordinanza Regione Lombardia del 4 aprile 2020 - Covid19

Pubblicato il 4 aprile 2020 • Anagrafe

Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza regionale che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive e introduce alcune novità, in particolare: 
 
  1. l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
  2. l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;
  3. la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
  4. la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.
  5. È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso;
  6. Nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
  • computer,
  • periferiche,
  • attrezzature per le telecomunicazioni,
  • elettronica di consumo audio e video,
  • elettrodomestici in esercizi non specializzati,
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
  • articoli per l'illuminazione,
  • ferramenta,
  • vernici,
  • vetro piano,
  • materiale elettrico,
  • termoidraulico,
  • ottica e fotografia;
7. L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani, per limitare al massimo la concentrazione di persone; 
8. Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.
 
Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
Nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
 
Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso, da parte dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie. Se la temperatura rilevata è uguale o superiore a 37,5 °C, la persona deve tornare a casa, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
La consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali, limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020. La consegna a domicilio deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
 
Le presenti disposizioni sono valide dal 5 aprile e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.

In allegato, il testo completo dell'ordinanza.

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